Menu principale:
CENNI NORMATIVI
Normativa
DEFINIZIONE DI LAVORO IN QUOTA
Si definisce lavoro in quota qualsiasi attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad un'altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile ( D. Lgs. 235/2004 ant. 4)
RIFERIMENTI ALLA NORMATIVA UNI EN 795
Cap 4.2. Esposizione ai rischi
In ogni istante della attività lavorativa, l'esposizione ai rischi, in special modo se procuranti morte o lesioni permanenti e se non tempestivamente percepibili dall'operatore prima dell'evento, deve essere nulla. Si sottolinea l'importanza di non sottovalutare il rischio di sospensione inerte in condizioni di incoscienza, in quanto possibile causa di complicazioni che possono compromettere le funzioni vitali: in tali condizioni, tempi di sospensione anche inferiori a trenta minuti, possono portare a gravi malesseri a causa dell'azione dell'imbracatura. Il documento di valutazione del rischio e il piano operativo devono prevedere oltre il rischio di caduta dall'altro anche il rischio di sospensione inerte e adottare misure o interventi di emergenza che riducano il tempo di sospensione inerte a pochi minuti.
Cap 4.3. Riduzione dei rischi
Ai fini della prevenzione degli infortuni e dei rischi per la salute, importanza prioritaria va attribuita ai provvedimenti d'ordine tecnico-organizzativo diretti ad eliminare o ridurre sufficientemente i pericoli alla fonte ed a proteggere i lavoratori mediante mezzi di protezione collettivi. Tuttavia, ove queste misure da sole non bastino ad evitare o ridurre sufficientemente i rischi per la sicurezza e la salute durane il lavoro, in relazione alla quota ineliminabile di rischio residuo, subentra l'obbligo del ricorso ai DPI.
I prodotti Somain, recepiscono e soddisfano perfettamente i punti 4.2 e 4.3.,grazie al sistema costruttivo indeformabile, che permette di utilizzare lo stesso impianto anti-caduta per il recupero della persona che eventualmente è rimasto sospeso nel vuoto.
I sistemi Somain garantiscono l'indeformabilità dei loro componenti anche dopo ripetuti utilizzi. Il sistema omologato per 3 persone permette alle persone immediatamente più vicine di eseguire il recupero della persona rimasta sospesa.
Cap 4.4. Piano d'emergenza
Deve essere predisposta, nell'ambito della valutazione dei rischi, una procedura che preveda l'intervento di emergenza in aiuto dell'operatore, rimasto sospeso al sistema di arresto caduta, che necessiti di assistenza o aiuto da parte di altri lavoratori.
Quindi, nel caso in cui nei lavori in quota, si rende necessario l'uso di un sistema di arresto caduta, all'interno della unità di lavoro deve essere prevista la presenza di lavoratori che posseggano la capacità di operativa di garantire autonomamente l'intervento di emergenza in aiuto dell'operatore sospeso al sistema di arresto caduta.
Nel caso che, a seguito di analisi del rischio e della conformità dei luoghi di lavoro, si ritiene che non sia possibile operare in maniera autonoma, deve essere determinata un'apposita procedura del soccorso pubblico.
PER APPROFONDIMENTI CLICCA QUI